Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale
Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali
< Art. 954 A. Formazione delle ditte / VI. Cambiamento di nome
> Art. 955 C. Sorveglianza

Art. 954a1

B. Obbligo di usare la ditta o il nome

1 La corrispondenza, i talloncini di ordinazione, le fatture e le comunicazioni della società devono indicare, in modo completo e senza modifiche, la ditta o il nome iscritti nel registro di commercio.

2 È ammesso l’uso complementare di abbreviazioni, simboli, nomi commerciali, insegne o indicazioni analoghe.


1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).


Stato 1° marzo 2012
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