Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale
Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali
< Art. 953 A. Formazione delle ditte / V. Assunzione di una azienda
> Art. 954a B. Obbligo di usare la ditta o il nome

Art. 954

VI. Cambiamento di nome

La ditta precedente può essere conservata se il nome, in essa contenuto, del titolare o di un socio è stato cambiato per legge o per decisione dell’autorità competente.


Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali