Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilitą commerciale
Titolo trentesimo: Del registro di commercio
< Art. 940 B. Iscrizioni / VIII. Doveri dell’ufficiale del registro di commercio / 1. Verifica
> Art. 941a B. Iscrizioni / VIII. Doveri dell’ufficiale del registro di commercio / 3. Richiesta al giudice o all’autoritą di vigilanza
Art. 941
2. Diffida. Iscrizione d’ufficio
L’ufficiale del registro deve invitare gli interessati a fare le notificazioni obbligatorie ed, occorrendo, procedere d’ufficio alle iscrizioni prescritte.
Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali