Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale
Titolo trentesimo: Del registro di commercio
< Art. 938a B. Iscrizioni / VI. Cancellazione / 2. Cancellazione d’ufficio
> Art. 939 B. Iscrizioni / VII. Fallimento di società com-merciali e di società cooperative
Art. 938b1
3. Organi e poteri di rappresentanza
1 Se persone iscritte nel registro di commercio in qualità di organo cessano le loro funzioni, la persona giuridica interessata ne chiede immediatamente la cancellazione.
2 La cancellazione può essere chiesta anche dalle persone che cessano le loro funzioni. L’ufficiale del registro di commercio notifica immediatamente la cancellazione alla persona giuridica.
3 Queste disposizioni si applicano anche alla cancellazione di persone iscritte nel registro come persone autorizzate a firmare.
1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).