Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale
Titolo trentesimo: Del registro di commercio
< Art. 937 B. Iscrizioni / V. Modificazioni
> Art. 938a B. Iscrizioni / VI. Cancellazione / 2. Cancellazione d’ufficio

Art. 9381

VI. Cancellazione

1. Obbligo di cancellazione

Qualora un’impresa iscritta nel registro di commercio cessi di esistere o sia continuata da un terzo, i precedenti titolari o i loro eredi devono far cancellare l’iscrizione.


1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).


Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali