Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale
Titolo trentesimo: Del registro di commercio
< Art. 936 B. Iscrizioni / IV. Iscrizione nel registro di commercio / 3. Norme d’esecuzione
> Art. 937 B. Iscrizioni / V. Modificazioni

Art. 936a1

4. Numero d’identificazione delle imprese

1 Alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita, alle società di capitali, alle società cooperative, alle associazioni, alle fondazioni, alle succursali e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero ai sensi della legge federale del 18 giugno 20102 sul numero d’identificazione delle imprese.

2 Il numero di identificazione delle imprese rimane invariato nel corso dell’intera esistenza del soggetto giuridico, anche in caso di trasferimento della sede o di trasformazione o di cambiamento del nome o della ditta.

3 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Può prevedere che il numero di identificazione delle imprese figuri, con la ditta, sulle lettere, i bollettini d’ordinazione e le fatture.


1 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione (RU 2004 2617; FF 2000 3765). Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 18 giu. 2010 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4989; FF 2009 6817).
2 RS 431.03


Stato 1° marzo 2012
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