Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale
Titolo trentesimo: Del registro di commercio
< Art. 931 A. Scopo e ordinamento / V. Foglio ufficiale svizzero di commercio
> Art. 932 B. Iscrizioni / II. Inizio degli effetti

Art. 931a1

B. Iscrizioni

I. Notificazione

1 Per quanto concerne le persone giuridiche, le notificazioni per l’iscrizione nel registro di commercio sono fatte dall’organo superiore di direzione o di amministrazione. Sono salve le disposizioni speciali concernenti gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico.

2 Le notificazioni devono essere firmate da due membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale. Devono essere firmate presso l’ufficio del registro di commercio o prodotte per scritto con le firme autenticate.


1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).


Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali