Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale
Titolo trentesimo: Del registro di commercio
< Art. 930 A. Scopo e ordinamento / IV. Pubblicità
> Art. 931a B. Iscrizioni / I. Notificazione
Art. 931
V. Foglio ufficiale svizzero di commercio
1 Le iscrizioni nel registro di commercio sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio senza ritardo e per intiero, a meno che la legge o un’ordinanza ne prescriva la pubblicazione parziale o per estratto.
2 Parimente, tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge sono fatte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
2bis Il Consiglio federale può mettere a disposizione del pubblico anche sotto un’altra forma i dati pubblicati sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.1
3 Le norme riguardanti l’organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio sono emanate dal Consiglio federale.
1 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).