Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale
Titolo trentesimo: Del registro di commercio
< Art. 928 A. Scopo e ordinamento / II. Responsabilità
> Art. 929a A. Scopo e ordinamento / III. Ordinanze / 2.Tenuta informatizzata del registro di commercio
Art. 929
III. Ordinanze
1. In genere1
1 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti l’organizzazione, la tenuta e la sorveglianza del registro di commercio, la procedura, le notificazioni per l’iscrizione, i documenti giustificativi da produrre e l’esame degli stessi, il contenuto dell’iscrizione, le tasse e le vie di ricorso.2
2 Le tasse devono essere proporzionate all’importanza economica dell’impresa.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
2 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).