Parte prima: Disposizioni generali
Titolo secondo: Degli effetti delle obbligazioni
Capo primo: Dell’adempimento delle obbligazioni
< Art. 81 C. Tempo dell’adempimento / V. Adempimento prima del termine
> Art. 83 C. Tempo dell’adempimento / VI. Nei contratti bilaterali / 2. Effetti dell’insolvenza di una parte
Art. 82
VI. Nei contratti bilaterali
1. Ordine dell’adempimento
Chi domanda l’adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua gią adempito od offrire di adempirlo, a meno che pel tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto pił tardi.
Stato 1° marzo 2012
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