Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Delle societą commerciali e della societą cooperativa
Titolo ventesimoquarto: Della societą in nome collettivo
Capo sesto: Prescrizione
< Art. 590 H. Conservazione dei libri e delle carte
> Art. 592 B. Casi speciali

Art. 591

A. Oggetto e termine

1 Le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della societą si prescrivono col decorso di cinque anni dalla pubblicazione della sua uscita o dello scioglimento della societą nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo per legge ad una prescrizione pił breve.

2 Se il credito diventa esigibile soltanto dopo siffatta pubblicazione, la prescrizione comincerą dalla scadenza.

3 Questa prescrizione non si applica alle azioni dei soci tra loro.


Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali