Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Delle societą commerciali e della societą cooperativa
Titolo ventesimoquarto: Della societą in nome collettivo
Capo quinto: Liquidazione
< Art. 585 D. Attribuzioni dei liquidatori
> Art. 587 F. Regolamento dei conti / I. Bilancio

Art. 586

E. Ripartizione provvisoria

1 I capitali, che durante la liquidazione si trovano disponibili, sono provvisoriamente distribuiti tra i soci in acconto sulla quota definitiva di liquidazione.

2 Saranno trattenuti i capitali occorrenti al soddisfacimento dei debiti non ancora scaduti o litigiosi.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali