Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Delle società commerciali e della società cooperativa
Titolo ventesimoquarto: Della società in nome collettivo
Capo terzo: Rapporti della società coi terzi
< Art. 572 D. Condizione dei creditori personali di un socio
> Art. 574 A. In genere

Art. 573

E. Compensazione

1 Il debitore della società non può compensare i crediti di questa con i crediti ch’egli ha contro un singolo socio.

2 Parimente un socio non può opporre in compensazione al proprio creditore un credito della società.

3 Invece, se un creditore della società è ad un tempo debitore personale di un socio, la compensazione è opponibile sia all’uno sia all’altro, purché il socio possa essere convenuto personalmente per un debito sociale.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali