Parte terza: Delle società commerciali e della società cooperativa
Titolo ventesimoquarto: Della società in nome collettivo
Capo terzo: Rapporti della società coi terzi
< Art. 572 D. Condizione dei creditori personali di un socio
> Art. 574 A. In genere
Art. 573
E. Compensazione
1 Il debitore della società non può compensare i crediti di questa con i crediti ch’egli ha contro un singolo socio.
2 Parimente un socio non può opporre in compensazione al proprio creditore un credito della società.
3 Invece, se un creditore della società è ad un tempo debitore personale di un socio, la compensazione è opponibile sia all’uno sia all’altro, purché il socio possa essere convenuto personalmente per un debito sociale.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali