Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ventesimoterzo: Della società semplice
< Art. 536 B. Rapporti dei soci fra loro / V. Responsabilità fra soci / 1. Divieto di concorrenza
> Art. 538 B. Rapporti dei soci fra loro / V. Responsabilità fra soci / 3. Misura della diligenza

Art. 537

2. Spese, obbligazioni e prestazioni dei soci

1 I soci sono responsabili delle spese fatte e delle obbligazioni assunte da uno di essi negli affari della società nonché delle perdite derivate direttamente dalla sua amministrazione o dai rischi inseparabili dalla medesima.

2 Il socio può pretendere gli interessi sulle somme anticipate dal giorno in cui l’anticipazione fu fatta.

3 Non ha invece alcun diritto a speciale compenso per le sue prestazioni personali.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali