Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ventesimosecondo: Della rendita vitalizia e del vitalizio
< Art. 527 B. Vitalizio / V. Scioglimento / 2. Recesso unilaterale
> Art. 529 B. Vitalizio / VI. Incedibilità e realizzazione in caso di esecuzione

Art. 528

3. Morte del debitore

1 Alla morte del debitore, il costituente può pretendere entro il termine di un anno lo scioglimento del contratto.

2 In questo caso egli può far valere contro gli eredi un credito eguale a quello che gli competerebbe nel fallimento del debitore.


Stato 1° gennaio 2013
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