Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ventesimo: Della fideiussione
< Art. 498 B. Oggetto / I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione / 4. Fideiussore del fideiussore e fideiussore al regresso
> Art. 500 B. Oggetto / II. Disposizioni comuni / 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore / b. Riduzione legale della garanzia

Art. 499

II. Disposizioni comuni

1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore

a. Estensione della responsabilità

1 In tutti i casi, il fideiussore risponde solo fino a concorrenza dell’importo massimo indicato nell’atto di fideiussione.

2 Entro questo limite il fideiussore è responsabile, salvo convenzione contraria:

1.
per l’ammontare del debito principale come pure per le conseguenze legali della colpa o della mora del debitore principale ma non per il danno derivante dal mancato contratto né per una pena convenzionale, a meno che ciò sia stato esplicitamente stipulato;
2.
per le spese degli atti d’esecuzione e di procedura in confronto del debitore principale, in quanto il fideiussore sia stato in tempo debito posto in grado di evitarle mediante soddisfacimento del creditore, come pure, se è il caso, per le spese cagionate dalla consegna di pegni e dal trasferimento di diritti di pegno;
3.
per gli interessi convenzionali fino a concorrenza degli interessi annuali in corso e di quelli scaduti d’un anno o, se è il caso, per l’annualità in corso e per quella precedente.

3 A meno che risulti il contrario dal contratto o dalle circostanze, il fideiussore non è responsabile che per gli obblighi del debitore principale sorti posteriormente alla sottoscrizione della fideiussione.


Stato 1° gennaio 2013
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