Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ventesimo: Della fideiussione
< Art. 498 B. Oggetto / I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione / 4. Fideiussore del fideiussore e fideiussore al regresso
> Art. 500 B. Oggetto / II. Disposizioni comuni / 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore / b. Riduzione legale della garanzia
Art. 499
II. Disposizioni comuni
1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore
a. Estensione della responsabilità
1 In tutti i casi, il fideiussore risponde solo fino a concorrenza dell’importo massimo indicato nell’atto di fideiussione.
2 Entro questo limite il fideiussore è responsabile, salvo convenzione contraria:
- 1.
- per l’ammontare del debito principale come pure per le conseguenze legali della colpa o della mora del debitore principale ma non per il danno derivante dal mancato contratto né per una pena convenzionale, a meno che ciò sia stato esplicitamente stipulato;
- 2.
- per le spese degli atti d’esecuzione e di procedura in confronto del debitore principale, in quanto il fideiussore sia stato in tempo debito posto in grado di evitarle mediante soddisfacimento del creditore, come pure, se è il caso, per le spese cagionate dalla consegna di pegni e dal trasferimento di diritti di pegno;
- 3.
- per gli interessi convenzionali fino a concorrenza degli interessi annuali in corso e di quelli scaduti d’un anno o, se è il caso, per l’annualità in corso e per quella precedente.
3 A meno che risulti il contrario dal contratto o dalle circostanze, il fideiussore non è responsabile che per gli obblighi del debitore principale sorti posteriormente alla sottoscrizione della fideiussione.
Stato 1° gennaio 2013
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