Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ventesimo: Della fideiussione
< Art. 495 B. Oggetto / I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione / 1. Fideiussione semplice
> Art. 497 B. Oggetto / I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione / 3. Confideiussione
Art. 496
2. Fideiussione solidale
1 Chi si obbliga nella qualità di fideiussore, ma con l’aggiunta delle parole «in solido» o di altre espressioni equivalenti, può essere perseguito prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, purché il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria.
2 Egli non può essere perseguito prima che siano stati realizzati i pegni su mobili e su crediti, se non nella misura in cui questi pegni secondo l’apprezzamento del giudice non garantiscano presumibilmente più il debito, o ciò sia stato stipulato, oppure il debitore sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria.
Stato 1° gennaio 2013
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