Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo tredicesimo: Del mandato
Capo primobis: Del mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner
< Art. 406f E. Dichiarazione di recesso e disdetta
> Art. 406h G. Riduzione

Art. 406g

F. Informazione e protezione dei dati

1 Il mandatario informa il mandante, prima della sottoscrizione del contratto e durante l’esecuzione del medesimo, delle particolari difficoltà che potrebbero sorgere nell’adempimento del mandato, in considerazione delle circostanze personali del mandante.

2 Nel trattamento dei dati personali del mandante, il mandatario è tenuto alla discrezione; sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati.


1 RS 235.1


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali