Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo tredicesimo: Del mandato
Capo primo: Del mandato propriamente detto
< Art. 400 C. Effetti / II. Obblighi del mandatario / 3. Rendiconto
> Art. 402 C. Effetti / III. Obblighi del mandante
Art. 401
4. Trasmissione dei diritti acquistati
1 I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato.
2 Ciò vale anche di fronte alla massa, se il mandatario sia caduto in fallimento.
3 Parimente il mandante può rivendicare, nel caso di fallimento del mandatario, le cose mobili di cui questi acquistò la proprietà in nome proprio, ma per conto del mandante, riservati i diritti di ritenzione del mandatario, che competono alla massa.
Stato 1° gennaio 2013
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