Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo undecimo: Del contratto di appalto
< Art. 371 B. Effetti / I. Obblighi dell’appaltatore / 4. Garanzia pei difetti / e. Prescrizione
> Art. 373 B. Effetti / II. Obblighi del committente / 2. Ammontare della mercede / a. A corpo

Art. 372

II. Obblighi del committente

1. Scadenza della mercede

1 Il committente deve pagare la mercede all’atto della consegna dell’opera.

2 Se fu pattuito che debba farsi la consegna dell’opera in parti e pagarsi in rate la mercede, questa dovrà essere pagata per ciascuna delle singole parti del lavoro all’atto della relativa consegna.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali