Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo decimo: Del contratto di lavoro
Capo terzo: Del contratto collettivo e del contratto normale di lavoro
A. Del contratto collettivo di lavoro
< Art. 355
> Art. 356a I. Definizione, contenuto, forma e durata / 2. Libertà di affiliarsi a un’associazione e di esercitare la propria professione

Art. 356

I. Definizione, contenuto, forma e durata

1. Definizione e contenuto

1 Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall’altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati.

2 Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni.

3 Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l’esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti.

4 Se più associazioni di datori di lavoro o, dall’altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario.


Stato 1° gennaio 2013
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