Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo decimo: Del contratto di lavoro
Capo terzo: Del contratto collettivo e del contratto normale di lavoro
A. Del contratto collettivo di lavoro
< Art. 355
> Art. 356a I. Definizione, contenuto, forma e durata / 2. Libertà di affiliarsi a un’associazione e di esercitare la propria professione
Art. 356
I. Definizione, contenuto, forma e durata
1. Definizione e contenuto
1 Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall’altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati.
2 Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni.
3 Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l’esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti.
4 Se più associazioni di datori di lavoro o, dall’altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario.