Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo decimo: Del contratto di lavoro
Capo secondo: Dei contratti individuali speciali di lavoro
C. Del contratto di lavoro a domicilio
< Art. 350a IV. Fine del rapporto d’impiego / 2. Conseguenze speciali
> Art. 351a I. Definizione e formazione / 2. Comunicazione delle condizioni di lavoro

Art. 351

I. Definizione e formazione

1. Definizione

Mediante il contratto di lavoro a domicilio, il lavoratore si obbliga a eseguire, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta, da solo o con l’aiuto d’altri membri della famiglia, lavori per il datore di lavoro contro salario.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali