Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo decimo: Del contratto di lavoro
Capo secondo: Dei contratti individuali speciali di lavoro
B. Del contratto d’impiego del commesso viaggiatore
< Art. 349 III. Obblighi speciali del datore di lavoro / 1. Raggio d’attività
> Art. 349b III. Obblighi speciali del datore di lavoro / 2. Salario / b. Provvigione
Art. 349a
2. Salario
a. In generale
1 Il datore di lavoro deve pagare al commesso viaggiatore un salario consistente in uno stipendio fisso, con o senza provvigione.
2 Un accordo scritto, secondo il quale il salario consiste esclusivamente o principalmente in una provvigione, è valido solamente se questo costituisce una rimunerazione adeguata dei servizi del commesso viaggiatore.
3 Per un periodo di prova di due mesi al massimo, il salario può essere fissato liberamente mediante accordo scritto.
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali