Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo decimo: Del contratto di lavoro
Capo secondo: Dei contratti individuali speciali di lavoro
A. Del contratto di tirocinio
< Art. 345 II. Effetti / 1. Obblighi speciali dell’apprendista e del suo rappresentante legale
> Art. 346 III. Fine del rapporto di tirocinio / 1. Disdetta anticipata

Art. 345a

2. Obblighi speciali del datore di lavoro

1 1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché il tirocinio si svolga sotto la responsabilità di una persona del mestiere che possieda le capacità professionali e qualità personali necessarie.

2 Il datore di lavoro deve concedere all’apprendista, senza deduzione di salario, il tempo necessario per frequentare la scuola professionale di base e i corsi interaziendali e per sostenere gli esami di fine tirocinio.

3 Il datore di lavoro deve accordare all’apprendista, fino all’età di 20 anni compiuti, almeno cinque settimane di vacanza per anno di tirocinio.

4 L’apprendista può essere occupato in lavori diversi da quelli professionali e in lavori a cottimo solo in quanto essi siano in relazione con la professione e non pregiudichino la formazione.


Stato 1° gennaio 2013
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