Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo decimo: Del contratto di lavoro
Capo primo: Del contratto individuale di lavoro
< Art. 336d G. Fine del rapporto di lavoro / III. Protezione dalla disdetta / 2. Disdetta in tempo inopportuno / b. da parte del lavoratore
> Art. 337a G. Fine del rapporto di lavoro / IV. Risoluzione immediata / 1. Presupposti / b. per insolvenza del datore di lavoro

Art. 337

IV. Risoluzione immediata

1. Presupposti

a. per cause gravi

1 Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell’altra parte, la risoluzione immediata dev’essere motivata per scritto.1

2 È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto.

3 Sull’esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).


Stato 1° gennaio 2013
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