Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo decimo: Del contratto di lavoro
Capo primo: Del contratto individuale di lavoro
< Art. 331d D. Previdenza a favore del personale / V. Promozione della proprietà d’abitazioni / 1. Costituzione in pegno
> Art. 331f D. Previdenza a favore del personale / V. Promozione della proprietà d’abitazioni / 3. Restrizioni in caso di copertura insufficiente dell’istituto di previdenza
Art. 331e1
2. Prelievo anticipato
1 Per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio, il lavoratore può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.
2 Fino a 50 anni, i lavoratori possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. I lavoratori di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all’età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.
3 Il lavoratore può impiegare questo importo anche per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l’abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.
4 Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare le conseguenze di un’eventuale riduzione delle prestazioni in caso di decesso o d’invalidità, l’istituto di previdenza stesso offre un’assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un’assicurazione complementare.
5 Per i lavoratori coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.2
6 Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122 e 123 del Codice civile3, l’articolo 280 CPC4 e l’articolo 22 della legge del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio. La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.6
7 Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell’istituto di previdenza, quest’ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L’istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
8 Sono inoltre applicabili gli articoli 30d–30f e 83a della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
1 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3272 2378; FF 1992 VI 209).
2 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
3 RS 210
4 RS 272
5 RS 831.42
6 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
7 RS 831.40. Vedi ora l’art. 30d, 30e, 30g e 83a.