Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo decimo: Del contratto di lavoro
Capo primo: Del contratto individuale di lavoro
< Art. 328b C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 3. Nel trattamento di dati personali
> Art. 329a C. Obblighi del datore di lavoro / VIII. Tempo libero, vacanze, congedo per attività giovanili e congedo di maternità / 2. Vacanze / a. Durata
Art. 329
VIII. Tempo libero, vacanze, congedo per attività giovanili e congedo di maternità
1. Tempo libero1
1 Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore un giorno di libero alla settimana, di regola la domenica o se le circostanze non lo permettono, un giorno feriale intero.
2 Se condizioni particolari lo giustificano, il datore di lavoro può, eccezionalmente e con il consenso del lavoratore, raggruppare più giorni di libero a cui questi ha diritto o accordargli due mezze giornate di libero al posto di un giorno intero.
3 Il datore di lavoro deve inoltre concedere al lavoratore le ore e i giorni di libero usuali e, se il contratto è disdetto, il tempo necessario per cercare un altro lavoro.
4 Nel determinare il tempo libero si deve tener debitamente contro degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).