Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo decimo: Del contratto di lavoro
Capo primo: Del contratto individuale di lavoro
< Art. 327c C. Obblighi del datore di lavoro / VI. Utensili, materiale e spese / 2. Spese / c. Esigibilità
> Art. 328a C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 2. Nella comunione domestica
Art. 328
VII. Protezione della personalità del lavoratore
1. In generale
1 Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.1
2 Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell’azienda o dell’economia domestica, che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.2
1 Per. introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1498; FF 1993 I 987).
2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1498; FF 1993 I 987).