Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo nono: Del prestito
Capo secondo: Del mutuo
< Art. 317 C. Consegna di cartevalori o di merci a vece di denaro
> Art. 319 A. Definizione e formazione / I. Definizione

Art. 318

D. Tempo della restituzione

Un mutuo la cui restituzione non sia stata pattuita entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso, né al verificarsi della richiesta a gradimento del mutuante, deve restituirsi entro sei settimane dalla prima richiesta.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali