Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ottavobis: Dell’affitto
< Art. 301 Q. Procedura
> Art. 303 R. Affitto di bestiame e soccida / II. Responsabilitą
Art. 302
R. Affitto di bestiame e soccida
I. Diritti e obblighi dell’affittuario
1 Nell’affitto di bestiame e nella soccida non compresi nell’affitto di un fondo agricolo, gli utili del bestiame appartengono, ove non sia diversamente stabilito dal contratto o dall’uso locale, all’affittuario.
2 Il nutrimento e la cura del bestiame sono a carico dell’affittuario, che deve corrispondere al locatore il fitto in denaro o in una parte degli utili.
Stato 1° gennaio 2013
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