Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ottavobis: Dell’affitto
< Art. 301 Q. Procedura
> Art. 303 R. Affitto di bestiame e soccida / II. Responsabilitą

Art. 302

R. Affitto di bestiame e soccida

I. Diritti e obblighi dell’affittuario

1 Nell’affitto di bestiame e nella soccida non compresi nell’affitto di un fondo agricolo, gli utili del bestiame appartengono, ove non sia diversamente stabilito dal contratto o dall’uso locale, all’affittuario.

2 Il nutrimento e la cura del bestiame sono a carico dell’affittuario, che deve corrispondere al locatore il fitto in denaro o in una parte degli utili.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali