Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ottavobis: Dell’affitto
< Art. 292 J. Trasferimento dell’affitto a un terzo
> Art. 294 L. Compensazione
Art. 293
K. Restituzione anticipata della cosa
1 L’affittuario che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo affittuario solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore; il nuovo affittuario deve essere disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.
2 Se non propone un nuovo affittuario con tali requisiti, l’affittuario resta tenuto al pagamento del fitto fino al momento in cui, per contratto o per legge, l’affitto si estingue o può essere sciolto.
3 Il locatore deve lasciarsi imputare nel fitto:
- a.
- le spese risparmiate e
- b.
- ciò che ha guadagnato con una diversa utilizzazione della cosa o che ha omesso intenzionalmente di guadagnare.
Stato 1° gennaio 2013
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