Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ottavobis: Dell’affitto
< Art. 292 J. Trasferimento dell’affitto a un terzo
> Art. 294 L. Compensazione

Art. 293

K. Restituzione anticipata della cosa

1 L’affittuario che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo affittuario solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore; il nuovo affittuario deve essere disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.

2 Se non propone un nuovo affittuario con tali requisiti, l’affittuario resta tenuto al pagamento del fitto fino al momento in cui, per contratto o per legge, l’affitto si estingue o può essere sciolto.

3 Il locatore deve lasciarsi imputare nel fitto:

a.
le spese risparmiate e
b.
ciò che ha guadagnato con una diversa utilizzazione della cosa o che ha omesso intenzionalmente di guadagnare.

Stato 1° gennaio 2013
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