Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ottavobis: Dell’affitto
< Art. 285 D. Obblighi dell’affittuario / II. Diligenza, riguardo per i vicini e tolleranza / 3. Violazione degli obblighi
> Art. 287 D. Obblighi dell’affittuario / IV. Tolleranza

Art. 286

III. Avviso al locatore

1 Se si rendono necessarie grandi riparazioni alla cosa affittata, od un terzo accampi diritti sulla stessa, l’affittuario č tenuto a darne pronto avviso al locatore.

2 L’affittuario č responsabile del danno cagionato al locatore in caso d’omissione dell’avviso.


Stato 1° gennaio 2013
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