Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ottavobis: Dell’affitto
< Art. 281 D. Obblighi dell’affittuario / I. Pagamento del fitto e delle spese accessorie / 1. In genere
> Art. 283 D. Obblighi dell’affittuario / II. Diligenza, riguardo per i vicini e tolleranza / 1. Diligenza e riguardo per i vicini

Art. 282

2. Mora dell’affittuario

1 Quando, dopo la consegna della cosa, l’affittuario sia in mora al pagamento del fitto o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine di 60 giorni almeno per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto d’affitto sarà disdetto.

2 Se l’affittuario non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d’abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.


Stato 1° gennaio 2013
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