Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ottavo: Della locazione
Capo secondo: Della protezione dalle pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali
< Art. 269b B. Pigioni indicizzate
> Art. 269d D. Aumenti di pigione e altre modificazioni unilaterali del contratto da parte del locatore

Art. 269c

C. Pigioni scalari

La pattuizione di pigioni soggette a un determinato aumento periodico č valida soltanto se:

a.
la locazione č conclusa per tre anni almeno;
b.
la pigione č aumentata una volta all’anno al massimo; e
c.
l’aumento č fissato in franchi.

Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali