Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ottavo: Della locazione
Capo secondo: Della protezione dalle pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali
< Art. 269b B. Pigioni indicizzate
> Art. 269d D. Aumenti di pigione e altre modificazioni unilaterali del contratto da parte del locatore
Art. 269c
C. Pigioni scalari
La pattuizione di pigioni soggette a un determinato aumento periodico č valida soltanto se:
- a.
- la locazione č conclusa per tre anni almeno;
- b.
- la pigione č aumentata una volta all’anno al massimo; e
- c.
- l’aumento č fissato in franchi.
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali