Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo ottavo: Della locazione
Capo primo: Disposizioni generali
< Art. 257f E. Obblighi del conduttore / III. Diligenza e riguardo per i vicini
> Art. 257h E. Obblighi del conduttore / V. Tolleranza

Art. 257g

IV. Avviso al locatore

1 Il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore dei difetti della cosa, sempreché non debba eliminarli egli stesso.

2 Il conduttore è responsabile del danno cagionato al locatore in caso d’omissione dell’avviso.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali