Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo settimo: Della donazione
< Art. 248 E. Responsabilità del donatore
> Art. 250 F. Annullamento della donazione / II. Revoca e caducità della promessa

Art. 249

F. Annullamento della donazione

I. Ripetizione dei beni donati

Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito:

1.
quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata;
2.
quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo;
3.
quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione.

Stato 1° marzo 2012
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