Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo sesto: Della compera e vendita e della permuta
Capo quarto: Delle diverse specie di vendita
< Art. 227b C. Vendite a rate / II. Vendita a rate anticipate / 2. Diritti e obblighi delle parti / a. Sicurezza delle rate anticipate
> Art. 227d C. Vendite a rate / II. Vendita a rate anticipate / 2. Diritti e obblighi delle parti / c. Pagamento del prezzo

Art. 227c1

b. Diritto del compratore di chiedere la consegna

1 Il compratore può chiedere, in ogni tempo, la consegna della cosa, pagando l’intero prezzo di vendita; se il venditore deve prima procurarsela, il compratore è tenuto a concedergli il termine usuale di consegna.

2 …2

3 Il compratore che ha acquistato più cose o si è riservato il diritto di scelta può, se le cose non costituiscono un complesso, chiedere che gli siano rimesse mediante consegne parziali. Qualora il prezzo di vendita non sia interamente pagato, il venditore può essere tenuto a eseguire consegne parziali soltanto se gli rimanga, come sicurezza, il 10 per cento del saldo.3


1 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085; FF 1962 593).
2 Abrogato dal n. II 1 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 2697).
3 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 2697).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali