Parte seconda: Dei singoli contratti
Titolo sesto: Della compera e vendita e della permuta
Capo terzo: Della compera e vendita dei fondi
< Art. 216 A. Forma del contratto
> Art. 216b Ater. Trasmissibilitą per successione e cessione
Art. 216a1
Abis. Durata e annotazione
I diritti di prelazione e di ricupera possono essere convenuti per una durata di 25 anni al massimo, i diritti di compera per dieci anni al massimo, ed essere annotati nel registro fondiario.
1 Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali