Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Disposizioni generali
Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni
Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
< Art. 20 E. Oggetto del contratto / II. Nullità
> Art. 22 E. Oggetto del contratto / IV. Promessa di contrattare

Art. 21

III. Lesione

1 Verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell’altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato.

2 Il termine di un anno decorre dalla conclusione del contratto.


Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali