Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Disposizioni generali
Titolo quarto: Speciali rapporti obbligatori
Capo primo: Della solidarietà
< Art. 142 G. Prescrizione / VIII. Non opponibile d’ufficio
> Art. 144 A. Debito solidale / II. Rapporti fra creditore e debitore / 1. Effetti / a. Responsabilità dei debitori

Art. 143

A. Debito solidale

I. Condizioni

1 Vi ha solidarietà fra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione.

2 Senza tale dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge.


Stato 1° marzo 2012
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