Parte prima: Disposizioni generali
Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni
Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
< Art. 13 B. Forma dei contratti / II. Forma scritta / 1. Richiesta dalla legge / b. Requisiti
> Art. 15 B. Forma dei contratti / II. Forma scritta / 1. Richiesta dalla legge / d. Sostitutivo della firma
Art. 14
c. Firma
1 La firma deve essere fatta di propria mano.
2 La riproduzione meccanica della firma autografa č riconosciuta sufficiente solo laddove sia ammesso dall’uso e specialmente quando si tratti della firma di cartevalori emesse in gran numero.
2bis La firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione ai sensi della legge del 19 dicembre 20031 sulla firma elettronica č equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.2
3 La firma apposta da un cieco č valida solo quando sia autenticata, o sia provato che al momento della sottoscrizione egli conosceva il tenore del documento.
1 RS 943.03
2 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).