Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)
Titolo trentesimoquarto: Dei prestiti in obbligazioni
Capo secondo: Della comunione degli obbligazionisti
< Art. 1162 B. Rappresentante della comunione / III. Cessazione della procura
> Art. 1164 C. Assemblea degli obbligazionisti / I. In genere

Art. 1163

IV. Spese

1 Le spese di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito sono a carico del debitore del prestito.

2 Le spese di un rappresentante nominato dalla comunione degli obbligazionisti sono imputate sulle prestazioni del debitore del prestito e messe a debito di ogni obbligazionista proporzionalmente al valore nominale delle obbligazioni che egli possiede.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali