Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)
Titolo trentesimoterzo: Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all’ordine
Capo sesto: Dei titoli affini alle cambiali e degli altri titoli all’ordine
< Art. 1151 B. Titoli affini alle cambiali / II. Promesse di pagamento all’ordine
> Art. 1153 A. Requisiti
Art. 1152
C. Altri titoli girabili
1 Ogni titolo col quale il firmatario si obbliga a pagare in un determinato luogo e tempo una determinata somma, o a consegnare una determinata quantità di cose fungibili, può essere trasferito mediante girata, qualora sia espressamente all’ordine.
2 A questi titoli, come pure agli altri titoli girabili, quali fedi di deposito, note di pegno (warrant), polizze di carico, si applicano le disposizioni del diritto cambiario per tutto ciò che concerne la forma della girata, la legittimazione del portatore, l’ammortamento e l’obbligo della restituzione da parte del portatore.
3 Non sono per contro applicabili a siffatti titoli le disposizioni sul regresso cambiario.
Stato 1° gennaio 2013
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