Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)
Titolo trentesimoterzo: Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all’ordine
Capo quinto: Dell’assegno bancario (chčque)
IV. Della presentazione e del pagamento
< Art. 1120 5. Revoca / b. In caso di morte, d’incapacitą o di fallimento
> Art. 1122 7. Pagamento in moneta estera

Art. 1121

6. Verifica delle girate

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata č tenuto ad accertare la regolare continuitą delle girate, ma non a verificare l’autenticitą delle firme dei giranti.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali