Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)
Titolo trentesimoterzo: Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all’ordine
Capo quarto: Della cambiale e del vaglia cambiario (pagherò)
B. Della cambiale
< Art. 1064 1. Dei duplicati / b. Rapporti dei duplicati tra loro
> Art. 1066 2. Delle copie / a. Forma ed effetti
Art. 1065
c. Menzione dell’accettazione
1 Chi ha inviato un duplicato per l’accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.
2 Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:
- 1.
- che il duplicato inviato per l’accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
- 2.
- che l’accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.
Stato 1° gennaio 2013
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