Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)
Titolo trentesimoterzo: Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all’ordine
Capo quarto: Della cambiale e del vaglia cambiario (pagherò)
B. Della cambiale
< Art. 1064 1. Dei duplicati / b. Rapporti dei duplicati tra loro
> Art. 1066 2. Delle copie / a. Forma ed effetti

Art. 1065

c. Menzione dell’accettazione

1 Chi ha inviato un duplicato per l’accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.

2 Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:

1.
che il duplicato inviato per l’accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
2.
che l’accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.

Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali