Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)
Titolo trentesimoterzo: Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all’ordine
Capo quarto: Della cambiale e del vaglia cambiario (pagherò)
B. Della cambiale
< Art. 1052 7. Perenzione / c. Indebito arricchimento
> Art. 1054 1. Disposizioni generali
Art. 1053
1 In caso di fallimento del traente, l’azione civile che questi potesse avere contro il trattario per la restituzione della provvista o per il rimborso di somme abbuonate passa al portatore della cambiale.
2 Se il traente dichiara sulla cambiale che cede i diritti derivantigli dalla provvista, questi spettano al portatore.
3 Tosto che il fallimento sia stato pubblicato o la cessione sia stata notificata al trattario, questi può pagare soltanto al portatore debitamente legittimato, contro restituzione della cambiale.
IX. Dell’intervento
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali