Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)
Titolo trentesimoterzo: Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all’ordine
Capo quarto: Della cambiale e del vaglia cambiario (pagherò)
B. Della cambiale
< Art. 1020 1. Avallanti
> Art. 1022 3. Effetti

Art. 1021

2. Forma

1 L’avallo è apposto sulla cambiale o sull’allungamento.

2 È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall’avallante.

3 Si considera dato colla sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.

4 L’avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.


Stato 1° gennaio 2013
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