Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

211.432.21

Ordinanza tecnica del DDPS
sulla misurazione ufficiale1

(OTEMU)

del 10 giugno 1994 (Stato 1° luglio 2008)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,2

visti gli articoli 3 capoverso 3, 6a, 26 capoverso 2, 31 capoverso 2, 37 capoverso 3, 51 capoverso 3 e 56 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 19923 concernente la misurazione ufficiale (OMU),4

ordina:

Titolo primo: Principi e competenze

Capitolo 1: Principi

Art. 1 Principi di base

Art. 2 Piano d’attuazione cantonale

Art. 3 Suddivisione in gradi di tolleranza

Art. 3bis Aree di numerazione

Capitolo 2: Competenze

Art. 4 Direzione federale delle misurazioni catastali

Art. 5 Cantone

Art. 6

Art. 6bis

Titolo secondo: Catalogo degli oggetti5

Capitolo 1: Catalogo degli oggetti e ampliamenti cantonali6

Art. 7 Modello dei dati della misurazione ufficiale

Art. 8 Condizioni speciali per singoli oggetti

Art. 9 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione

Capitolo 2: Definizioni e grado di dettaglio

Sezione 4: Livello d’informazione «altimetria»

Art. 22 Definizione e contenuto

Art. 23

Capitolo 3: Precisione e attendibilità

Capitolo 4: Rinnovamento

Art. 37 Principi

Art. 38 Livello d’informazione «punti fissi»

Art. 39 Livello d’informazione «beni immobili»

Art. 40 Livelli d’informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli»

Art. 41 Livello d’informazione «nomenclatura»

Titolo terzo: Descrizione normalizzata dei dati della misurazione ufficiale e IMU8

Capitolo 1:9 Generalità

Art. 42 Definizione

Art. 43 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione

Capitolo 2: Scambio di dati

Art. 44 Principio

Art. 45 Compatibilità con l’IMU

Titolo quarto: Punti fissi

Capitolo 1: Generalità

Art. 46 Definizione

Art. 47 Classificazione

Art. 48 Competenze

Capitolo 2: Densità e disposizione delle misure

Art. 49 Densità dei punti fissi planimetrici

Art. 50 Densità dei punti fissi altimetrici

Art. 51 Disposizione delle misure

Art. 52 Approvazione

Capitolo 3: Materializzazione

Art. 53

Capitolo 4: Analisi e calcoli

Art. 54 Modello matematico

Art. 55 Test delle misure

Art. 56 Prova di qualità

Capitolo 5: Servizio d’annuncio e tenuta a giorno periodica

Art. 57 Servizio d’annuncio

Art. 58 Tenuta a giorno periodica

Capitolo 6: Casi particolari

Art. 59 Zone con spostamenti di terreno permanenti

Art. 60 Punti fissi per esigenze particolari

Titolo quinto: Estratti e documentazione tecnica10

Capitolo 1: Campo d’applicazione e definizioni

Art. 61 Campo d’applicazione

Art. 62 Estratti

Art. 63 Documentazione tecnica

Art. 64 Allestimento e tenuta a giorno

Capitolo 2: Estratti per la tenuta del registro fondiario

Art. 65 Descrizione del fondo

Art. 66 Piano e tabella di mutazione

Art. 67 Piano con il perimetro delle zone con spostamenti di terreno permanenti

Capitolo 3: Documentazione tecnica

Art. 68 Protocolli di controllo

Art. 69 Misure originali

Art. 70 Documenti di lavoro e di controllo

Art. 71 Confronto delle superfici nell’ambito del rinnovamento

Art. 72 Ripartizione dei piani

Art. 73 Rapporto dell’assuntore dei lavori

Art. 73a Emolumenti

Titolo sesto: Ricomposizioni particellari (art. 2 cpv. 2 OMU)

Art. 74 Principi dei rilevamenti semplificati

Art. 75 Livello d’informazione «punti fissi»

Art. 76 Livello d’informazione «beni immobili» nelle zone senza misurazione

Art. 77 Livello d’informazione «beni immobili» nelle zone con misurazione

Art. 78 Lavori dopo il raggruppamento terreni

Art. 79 Coordinamento nell’ambito del procedimento combinato

Titolo settimo:

Gestione della misurazione ufficiale, archiviazione e storicizzazione11

Capitolo 1: Generalità

Art. 80 Definizione

Art. 81 Sorveglianza

Art. 82 Unità di gestione

Capitolo 2: Gestione dei dati della misurazione ufficiale 12

Art. 83 Documento di gestione dei dati

Art. 84 Controlli delle modifiche dei dati

Art. 85 Sicurezza dei dati

Capitolo 3: Gestione delle altre componenti della misurazione ufficiale13

Art. 86 Segni di materializzazione dei punti fissi e dei punti di confine

Art. 87 Piani, documenti e componeneti della vecchia misurazione ufficiale

Capitolo 4: Archiviazione e storicizzazione14

Art. 88

Titolo ottavo: Digitalizzazione provvisoria

Capitolo 1: Generalità

Art. 89 Scopo

Art. 90 Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie

Capitolo 2: Principi

Art. 91 Disposizioni generali

Art. 92 Livello d’informazione «punti fissi»

Art. 93 Livello d’informazione «beni immobili»

Art. 94 Livelli d’informazione «copertura del suolo», «oggetti singoli» e «condotte»

Art. 95 Estensione della ripresa dei dati

Art. 96 Ripartizione dei piani

Art. 97 Ripresa dei piani

Capitolo 3: Esigenze di precisione e di attendibilità

Sezione 2: Precisioni delle misurazioni semi-grafiche e parzialmente numeriche

Art. 101 Aggiustaggio dei piani

Art. 102 Confronto con le coordinate di punti già calcolati

Sezione 3: Precisione delle misurazioni grafiche

Art. 103 Aggiustaggio dei piani

Capitolo 4: Svolgimento dei lavori

Art. 104 Capitolato d’oneri

Art. 105 Documenti da fornire

Capitolo 5: Tenuta a giorno

Art. 106 Principi di base

Art. 107 Disposizione generale

Art. 108 Mutazioni di confine

Titolo nono: Riconoscimento e versamento dell’indennizzo

Capitolo 1: Riconoscimento15

Art. 109

Capitolo 2: Indennizzo

Art. 110 Documenti

Art. 111 Assegnazione dell’indennizzo

Art. 112

Titolo decimo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Abrogazione del diritto esistente

Art. 113

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 114 Primo rilevamento nel caso di misurazioni riconosciute definitivamente

Art. 114bis

Art. 115 Applicazione delle vecchie disposizioni

Art. 115a Disposizione transitoria della modifica del 5 giugno 2008

Capitolo 3: Entrata in vigore

Art. 116

Allegato A Descrizione del modello dei dati della Confederazione
in INTERLIS

Allegato B Estratti per la tenuta del registro fondiario
e documentazione tecnica

Allegato C

RU 1994 1864


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2759).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’11 mar. 2003 (RU 2003 514).
3 RS 211.432.2; RU 2008 2745
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2759).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’11 mar. 2003 (RU 2003 514).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’11 mar. 2003 (RU 2003 514).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’11 mar. 2003 (RU 2003 514).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’11 mar. 2003 (RU 2003 514).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’11 mar. 2003 (RU 2003 514).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2759).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2759).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2759).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2759).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2759).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’11 mar. 2003 (RU 2003 514).


Stato 1° luglio 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali