211.432.2
Ordinanza
concernente la misurazione ufficiale
(OMU)
del 18 novembre 1992 (Stato 1° luglio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 38 capoverso 1 del titolo finale del Codice civile2 (CC); visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 7, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14 capoverso 2, 29 capoverso 3, 31 capoverso 3, 32 capoverso 2, 33 capoverso 3 e 46 capoverso 4 della legge federale del 5 ottobre 20073 sulla geoinformazione (LGI),4
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Definizione e scopoArt. 1a Rapporto con il diritto generale in materia di geoinformazione
Art. 2
Art. 3 Pianificazione e attuazione
Art. 4 Impianti militari
Capitolo 2: Contenuto della misurazione ufficiale
Art. 5 Componenti della misurazione ufficialeArt. 6 Modello dei dati della misurazione ufficiale
Art. 6a Competenza del DDPS
Art. 6bis
Art. 7 Piano per il registro fondiario
Art. 8 e 9
Art. 10 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione
Capitolo 3: Demarcazione
Sezione 2: Accertamento dei confini
Art. 13 ProceduraArt. 14 Tracciato dei confini
Art. 14a Correzione di contraddizioni
Sezione 3: Posa dei segni di terminazione
Art. 15 PrincipioArt. 16 Momento della posa
Art. 17 Rinuncia
Capitolo 4: Primo rilevamento, rinnovamento e tenuta a giorno
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 18 DefinizioniArt. 19 Metodo
Art. 20 Sistema di riferimento geodetico
Art. 21 Data dell’esecuzione
Sezione 2: Tenuta a giorno
Art. 22 PrincipioArt. 23 Tenuta a giorno permanente
Art. 24 Tenuta a giorno periodica
Art. 25 Tenuta a giorno e registro fondiario
Sezione 4: Procedura d’opposizione, approvazione e indennizzo
Art. 27 Esame preliminareArt. 28 Deposito pubblico
Art. 29 Approvazione
Art. 30 Riconoscimento da parte della Confederazione
Art. 30bis
Capitolo 6:6 Accesso e utilizzazione
Art. 34 PrincipioArt. 35 Descrizione degli estratti e delle valutazioni
Art. 36 Interfaccia della misurazione ufficiale
Art. 37 Estratti autenticati
Art. 38 Emolumenti per l’autenticazione
Art. 39 Rilascio ad autoritą federali
Capitolo 7: Organizzazione ed esecuzione
Sezione 1: Direzione generale e alta sorveglianza
Art. 40 Servizio specializzato della ConfederazioneSezione 3: Esecuzione della misurazione ufficiale
Art. 43 CompetenzaArt. 44 Diritto di eseguire i lavori
Art. 45 Aggiudicazione dei lavori
Art. 46 Lavori sui terreni delle ferrovie
Capitolo 8: Sussidi federali e costi residui
Sezione 1: Indennizzi federali7
Art. 47 Spese computabiliArt. 48 Calcolo delle spese computabili
Art. 48a Indennizzi forfetari
Capitolo 9: Disposizioni finali
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 51 Adattamento delle misurazioni esistentiArt. 52 Prime misurazioni, rinnovamenti e misurazioni in corso d’esecuzione
Art. 53 Tenuta a giorno delle vecchie misurazioni
Art. 54 Validitą del diritto previgente
Art. 55 Piano corografico
Art. 56 Provvedimenti speciali per la conservazione delle misurazioni particellari
Art. 57 Disposizioni transitorie della modifica del 21 maggio 2008
1 RS 172.010
2 RS 210
3 RS 510.62
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).