Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

211.432.2

Ordinanza
concernente la misurazione ufficiale

(OMU)

del 18 novembre 1992 (Stato 1° luglio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 38 capoverso 1 del titolo finale del Codice civile2 (CC); visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 7, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14 capoverso 2, 29 capoverso 3, 31 capoverso 3, 32 capoverso 2, 33 capoverso 3 e 46 capoverso 4 della legge federale del 5 ottobre 20073 sulla geoinformazione (LGI),4

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizione e scopo

Art. 1a Rapporto con il diritto generale in materia di geoinformazione

Art. 2

Art. 3 Pianificazione e attuazione

Art. 4 Impianti militari

Capitolo 2: Contenuto della misurazione ufficiale

Art. 5 Componenti della misurazione ufficiale

Art. 6 Modello dei dati della misurazione ufficiale

Art. 6a Competenza del DDPS

Art. 6bis

Art. 7 Piano per il registro fondiario

Art. 8 e 9

Art. 10 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione

Capitolo 3: Demarcazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 Definizione ed estensione

Art. 12 Diritto cantonale

Sezione 2: Accertamento dei confini

Art. 13 Procedura

Art. 14 Tracciato dei confini

Art. 14a Correzione di contraddizioni

Sezione 3: Posa dei segni di terminazione

Art. 15 Principio

Art. 16 Momento della posa

Art. 17 Rinuncia

Capitolo 4: Primo rilevamento, rinnovamento e tenuta a giorno

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 18 Definizioni

Art. 19 Metodo

Art. 20 Sistema di riferimento geodetico

Art. 21 Data dell’esecuzione

Sezione 2: Tenuta a giorno

Art. 22 Principio

Art. 23 Tenuta a giorno permanente

Art. 24 Tenuta a giorno periodica

Art. 25 Tenuta a giorno e registro fondiario

Sezione 3: Verifica

Art. 26

Sezione 4: Procedura d’opposizione, approvazione e indennizzo

Art. 27 Esame preliminare

Art. 28 Deposito pubblico

Art. 29 Approvazione

Art. 30 Riconoscimento da parte della Confederazione

Art. 30bis

Capitolo 5:5 Gestione della misurazione ufficiale

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Capitolo 6:6 Accesso e utilizzazione

Art. 34 Principio

Art. 35 Descrizione degli estratti e delle valutazioni

Art. 36 Interfaccia della misurazione ufficiale

Art. 37 Estratti autenticati

Art. 38 Emolumenti per l’autenticazione

Art. 39 Rilascio ad autoritą federali

Capitolo 7: Organizzazione ed esecuzione

Sezione 1: Direzione generale e alta sorveglianza

Art. 40 Servizio specializzato della Confederazione

Sezione 2: Vigilanza cantonale

Art. 42

Art. 42a Accordo amministrativo con il Liechtenstein

Sezione 3: Esecuzione della misurazione ufficiale

Art. 43 Competenza

Art. 44 Diritto di eseguire i lavori

Art. 45 Aggiudicazione dei lavori

Art. 46 Lavori sui terreni delle ferrovie

Capitolo 8: Sussidi federali e costi residui

Sezione 1: Indennizzi federali7

Art. 47 Spese computabili

Art. 48 Calcolo delle spese computabili

Art. 48a Indennizzi forfetari

Sezione 2: Costi residui

Art. 49

Capitolo 9: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione del diritto previgente

Art. 50 Abrogazione

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 51 Adattamento delle misurazioni esistenti

Art. 52 Prime misurazioni, rinnovamenti e misurazioni in corso d’esecuzione

Art. 53 Tenuta a giorno delle vecchie misurazioni

Art. 54 Validitą del diritto previgente

Art. 55 Piano corografico

Art. 56 Provvedimenti speciali per la conservazione delle misurazioni particellari

Art. 57 Disposizioni transitorie della modifica del 21 maggio 2008

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 58

RU 1992 2446


1 RS 172.010
2 RS 210
3 RS 510.62
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).


Stato 1° luglio 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali