Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

211.423.41

Ordinanza
sull’emissione di obbligazioni fondiarie (OOF)1

del 23 gennaio 1931 (Stato 1° marzo 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

in virtù della legge federale del 25 giugno 19302 sull’emissione di obbligazioni fondiarie (detta qui di seguito «legge»),

ordina:

I. Centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

II. Forme dell’obbligazione fondiaria

Art. 7

III. Annullamento e ritorno anticipato delle obbligazioni fondiarie3

Art. 8

Art. 9

Art. 10

IV. Registro dei pegni e copertura delle obbligazioni fondiarie

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

V. Bilancio, conto profitti e perdite e rapporto sulla gestione

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

VI. Entrata in vigore4

Art. 22 a 24

Art. 25

Moduli N. 1 a 3

 CS 2 743


1 Nuovo tit. giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1879).
2 RS 211.423.4. Ora: L sulle obbligazioni fondiarie.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1879).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1879).


Stato 1° marzo 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali