211.423.41
Ordinanza
sull’emissione di obbligazioni fondiarie (OOF)1
del 23 gennaio 1931 (Stato 1° marzo 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
in virtù della legge federale del 25 giugno 19302 sull’emissione di obbligazioni fondiarie (detta qui di seguito «legge»),
ordina:
IV. Registro dei pegni e copertura delle obbligazioni fondiarie
Art. 11Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Moduli N. 1 a 3
1 Nuovo tit. giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1879).
2 RS 211.423.4. Ora: L sulle obbligazioni fondiarie.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1879).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1879).
Stato 1° marzo 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali